1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, in conformità all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120, il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, di seguito denominato «Registro», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
2. Il Registro certifica le quantità di carbonio assorbito nei serbatoi dei sistemi agro-forestali italiani e le emissioni nette degli altri gas serra diversi dall'anidride carbonica dalle aree agro-forestali gestite nonché del conseguente rilascio dei relativi crediti di carbonio; esso implementa altresì le politiche e le misure in campo agro-silvo-pastorale di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nette di gas serra.
3. In conformità con le decisioni adottate in seno alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in accordo con le Linee guida e buone pratiche fornite dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, come definiti dall'articolo 1 del Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, il Registro stabilisce le metodologie da utilizzare per la quantificazione dei crediti di carbonio generati dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di uso del suolo, di variazione di uso del suolo e di selvicoltura.
4. Entro sei mesi dalla sua istituzione, anche sulla base di una valutazione dei suoli e del materiale organico apportato, il